La decorazione degli automezzi destinati alla vostra attività è un ottimo investimento pubblicitario, è il vostro biglietto da visita in movimento e sempre in bella vista.
Il suo messaggio ha un impatto immediato e diretto in chi lo osserva e, nella sua dinamicità tende a stabilire un contatto duraturo nel tempo tra l’azienda e il pubblico.
Le fasi di lavorazione prevedono una progettazione su misura con preventiva simulazione a video e perfetta applicazione del messaggio pubblicitario sul vostro automezzo.
Fonte di rischiose imprecisioni, la disciplina fiscale che regolamenta le spese di pubblicità e di rappresentanza è in realtà molto chiara e specifica tutta una serie di distinzioni e precisazioni che è necessario applicare ai fini della corretta redazione del bilancio di un’azienda (confronta la deducibilità delle spese di rappresentanza e di pubblicità).
Spese di pubblicità
La normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 108 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), che puntualizza come la pubblicità sia l’attività preordinata alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una determinata azienda presso il pubblico, e si differenzi dalla propaganda, intesa come l’azione di divulgazione di particolari caratteristiche e speciali qualità del bene o del servizio. Secondo la R.M. 17 settembre 1998, n. 148/E, le spese di pubblicità sono quelle sostenute per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda.
Dal punto di vista fiscale entrambe le fattispecie sono considerate allo stesso modo, e possono essere dedotte interamente nell’esercizio in cui vengono sostenute o in questo e nei quattro precedenti in parti uguali. Per quanto concerne i principi contabili, la normativa sottolinea che possono essere capitalizzati i costi sostenuti per avviare una nuova attività e i costi sostenuti per promuovere il lancio di un prodotto innovativo, mentre non sono oggetto di capitalizzazione i costi riguardanti il sostegno della commerciabilità di un prodotto già esistente (in quest’ultimo caso i costi vanno riferiti esclusivamente all’esercizio in cui sono stati sostenuti).
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