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Reddito d’impresa. Sponsorizzazioni come pubblicità.
Giurisprudenza in tema di sponsorizzazioni sportive “Devono qualificarsi come spese di pubblicità – quindi sono integralmente deducibili in assenza di contestazioni circa l’inerenza, la certezza o la competenza – gli esborsi corrisposti alle associazioni sportive per la sponsorizzazione di un prodotto, del marchio o anche solo dell’attività.”
È quanto emerge dalla sentenza n. 3819/04/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Il collegio meneghino ha annullato la pretesa del fisco riconoscendo la natura pubblicitaria dei costi portati in deduzione dalla società contribuente in ragione dell’accertata sussistenza di regolari contratti tra la stessa e le due associazioni sportive sponsorizzate e dell’inerenza dei costi rispetto all’attività d’impresa. La Cassazione, ha ricordato la CTP, nell’ordinanza n. 3433/2012, ha chiarito che sono ascrivibili a spese di pubblicità non solo gli oneri sostenuti per la pubblicizzazione di prodotti commerciali, ma anche quelli sostenuti per la pubblicizzazione del marchio aziendale; in ogni caso “la scelta del tipo di pubblicità rientra tra le strategie e le scelte proprie dell’imprenditore che si assume il rischio dei relativi costi”. Peraltro, affinché sussista il nesso di funzionalità tra l’attività condotta e le aspettative di ritorno commerciale non è necessario che queste ultime si concretizzino, ma è senz’altro indispensabile che dette attività siano potenzialmente idonee a generare detto ritorno. Sul punto la Cassazione ha chiarito che l’onere sostenuto per l’attività condotta dev’essere valutato in senso ampio, ossia occorre che “tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili” (cfr. Cass. n. 6548 del 2012).
Tra i giudici di merito, la CTP di Cremona (sentenza n. 182/03/14) ha sostenuto che l’allegazione di un contratto dettagliato dimostra il diritto del contribuente a portare in deduzione i costi sostenuti per la sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica. Il Collegio giudicante, contrariamente alle asserzioni dell’Ufficio, ha ritenuto alquanto dettagliato il contratto allegato al ricorso in ordine all’oggetto della sponsorizzazione, tenuto conto del fatto che un articolo del contratto stesso ha specificato i servizi della sponsorizzante e le modalità di divulgazione pubblicitaria del marchio (ossia a mezzo stampa, televisione, inserzione sui giornali, locandine, cartelloni pubblicitari a bordo campo etc.). Oltre all’analitica descrizione della modalità di divulgazione pubblicitaria, il Collegio ha ritenuto rilevante, ai fini dell’accoglimento del ricorso, il materiale fotografico prodotto dalla contribuente in quanto indicativo dell’inerenza all’attività di impresa della sponsorizzante delle prestazioni svolte.
Per la CTP di Mantova (sentenza 191/01/13), i costi sostenuti dall’imprenditore per le sponsorizzazioni sportive sono deducibili anche nel caso cui l’Ufficio non riscontri un aumento significativo dei ricavi derivanti dal messaggio pubblicitario. L’imprenditore, infatti, non può sapere in anticipo quale sarà il ritorno economico dell’operazione. Decidendo positivamente sui ricorsi prodotti da una SAS e dai suoi soci, la CTP ricorda che l’art. 90, co. 8, della L. 289/2002 (Finanziaria 2003) ha introdotto, a i fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di spese di pubblicità delle somme corrisposte, nel limite d’importo annuo di euro 200mila, per la promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, consentendone l’integrale deducibilità. Nella fattispecie, la prova delle erogazioni è stata rinvenuta nelle fatture e nelle ricevute rilasciate dall’associazione dilettantistica. Quanto all’inerenza dei costi e alla loro conseguente economicità in vista degli scopi avuti di mira dalla ditta, la CTP ha osservato che i costi inerenti sono quelli sostenuti nell’intento di fornire all’impresa un’utilità, anche in modo indiretto, per cui, nella fattispecie, è apparso indubbio che le spese contestate dall’Ufficio hanno consentito alla contribuente di promuovere il marchio di fabbrica attraverso il nome, l’attività e l’immagine della polisportiva, nonché attraverso gli eventi cui quest’ultima ha partecipato. “Si evidenzia” – si legge in sentenza – “che l’impegno finanziario per le spese di sponsorizzazione costituisce un rischio per l’imprenditore il quale tende a ottenere un incremento dei ricavi e l’acquisizione di una clientela ulteriore ma non può avere la certezza che i risultati siano quelli sperati. In tal senso non può ritenersi che le somme versate alla Polisportiva siano incongrue per le due annualità. Anche il messaggio pubblicitario lanciato attraverso il sostegno economico fornito all’associazione sportiva dilettantistica non raggiunge solo il pubblico presente agli eventi ma viene recepito positivamente da un numero molto più elevato di persone anche per effetto della cronaca sportiva della stampa locale”.
Autore: Redazione FiscalFocus
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Fonte di rischiose imprecisioni, la disciplina fiscale che regolamenta le spese di pubblicità e di rappresentanza è in realtà molto chiara e specifica tutta una serie di distinzioni e precisazioni che è necessario applicare ai fini della corretta redazione del bilancio di un’azienda (confronta la deducibilità delle spese di rappresentanza e di pubblicità).
Spese di pubblicità
La normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 108 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), che puntualizza come la pubblicità sia l’attività preordinata alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una determinata azienda presso il pubblico, e si differenzi dalla propaganda, intesa come l’azione di divulgazione di particolari caratteristiche e speciali qualità del bene o del servizio. Secondo la R.M. 17 settembre 1998, n. 148/E, le spese di pubblicità sono quelle sostenute per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda.
Dal punto di vista fiscale entrambe le fattispecie sono considerate allo stesso modo, e possono essere dedotte interamente nell’esercizio in cui vengono sostenute o in questo e nei quattro precedenti in parti uguali. Per quanto concerne i principi contabili, la normativa sottolinea che possono essere capitalizzati i costi sostenuti per avviare una nuova attività e i costi sostenuti per promuovere il lancio di un prodotto innovativo, mentre non sono oggetto di capitalizzazione i costi riguardanti il sostegno della commerciabilità di un prodotto già esistente (in quest’ultimo caso i costi vanno riferiti esclusivamente all’esercizio in cui sono stati sostenuti).
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